Sgravio per assunzione beneficiari di Assegno di inclusione - Decreto Lavoro 2023 (dal 1° gennaio 2024)
Dal 1 Gennaio 2024 e' previsto uno sgravio del 100% dei contributi INPS a carico azienda per l'assunzione di titolari di Assegno di inclusione, che altro non e' che la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza (art. 10, D.L. n. 48/2023, c.d. decreto Lavoro 2023, conv. con modifiche in L. n. 85/2023).
Dal 1 Gennaio 2024, è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Se il lavoratore, beneficiario dell’Assegno di inclusione, viene licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.
L’esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (i quali hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Condizioni per fruire del beneficio sono:
1) Il rispetto della normativa in materia di DURC;
2) Il rispetto degli obblighi del collocamento obbligatorio L. n. 68/1999 fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste del collocamento obbligatorio;
in analogia con le altre misure agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato e le stesse sono cumulabili con l’esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’art. 1, commi 297 e 298, della legge di Bilancio 2023;
le offerte di lavoro devono essere inserite nel sistema informativo SIISL.
Datori di lavoro ammessi:
- Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informative per l'inclusione sociale e lavorativa.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024 (INPS circ. n. 111/2023).
Misura e durata dell’esonero
L’agevolazione, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.
Coordinamento con altri esoneri
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili.
L’esonero in oggetto è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Domanda telematica
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica:
- calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornisce, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.
Il nostro Studio provvederà ad inviare telematicamente le domande per le aziende interessate.