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Sgravio per assunzione beneficiari di Assegno di inclusione - Decreto Lavoro 2023 (dal 1° gennaio 2024)

Sgravio per assunzione beneficiari di Assegno di inclusione - Decreto Lavoro 2023 (dal 1° gennaio 2024)

Dal 1 Gennaio 2024 e' previsto uno sgravio del 100% dei contributi INPS a carico azienda per l'assunzione di titolari di Assegno di inclusione, che altro non e' che la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza (art. 10, D.L. n. 48/2023, c.d. decreto Lavoro 2023, conv. con modifiche in L. n. 85/2023).

 

Dal 1 Gennaio 2024, è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato il diritto, per un periodo massimo di 12 mesi, allesonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Se il lavoratore, beneficiario dell’Assegno di inclusione, viene licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.

L’esonero spetta anche in caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti da parte dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (i quali hanno diritto per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Condizioni per fruire del beneficio sono:

1) Il rispetto della normativa in materia di DURC;

2) Il rispetto degli obblighi del collocamento obbligatorio L. n. 68/1999 fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste del collocamento obbligatorio;


in analogia con le altre misure agevolate introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato e le stesse sono cumulabili con l’esonero contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’art. 1, commi 297 e 298, della legge di Bilancio 2023;
le offerte di lavoro devono essere inserite nel sistema informativo SIISL.
 
Datori di lavoro ammessi:


- Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informative per l'inclusione sociale e lavorativa.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo.

 

Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024 (INPS circ. n. 111/2023).

Misura e durata dell’esonero
L’agevolazione, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.

Coordinamento con altri esoneri
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili.

L’esonero in oggetto è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Domanda telematica
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica:

- calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;

- consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;

- fornisce, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

Il nostro Studio provvederà ad inviare telematicamente le domande per le aziende interessate.

 

 

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI – “OCCUPAZIONE NEET” (INPS, Circolare n. 48 del 19.03.2018)

L’ Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendone la gestione in capo all’INPS.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, senza che ciò avvenga in adempimento ad un obbligo di legge, giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani” a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Rapporti incentivati: è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Sono incentivabili le assunzioni, sia a tempo pieno che part-time, a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio è escluso nei contratti di lavoro domestico, intermittente, per le tipologie di apprendistato non professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Misura dell’incentivo: l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo, da riproporzionare per i part-time, di €. 8.060,00 su base annua (€. 671,66 mensili ovvero 21,66 giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio (da fruirsi comunque entro il 29.02.2020).
Condizioni di spettanza dell’incentivo: sul punto la circolare in esame ripropone i requisiti da tempo richiesti per poter usufruire di agevolazioni contributive come, a titolo esemplificativo, l’ adempimento degli obblighi contributivi, l’ osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei Contratti Collettivi, la non violazione di un diritto di precedenza o l’ attuazione di un obbligo, ecc.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: l’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto del de minimis oppure, anche oltre tali limiti, se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (calcolato in Unità di Lavoro Annuo - U.L.A.).
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
Coordinamento con altri incentivi salvo espresse eccezioni, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge di Bilancio 2018: è ammesso il cumulo dei due benefici con la conseguenza che l’incentivo Occupazione NEET è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) sempre nel rispetto del limite massimo di €. 8.060,00 euro su base annua da riparametrare e applicare su base mensile (€.671,66).
Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a €. 5.060 (€. 8.060 totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di €. 3.000 per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018).

Agevolazioni introdotte dalla riforma Fornero (L. 92/2012)

Il beneficio consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi Inail per assunzioni instaurate a decorrere dall’1.1.2013 con:

  • Uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi (lo stato di disoccupazione deve risultare dall'iscrizione al Centro per l'Impiego).
  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Le aree svantaggiate sono quelle ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza purché si tratti di una residenza effettiva; il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
  • Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
    L'incentivo spetta per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; 18 mesi complessivi nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Lavoratori in mobilità (L. 223/91)

Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità vengono garantiti:

  • una riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti, per 18 mesi successivi all’assunzione, anche in caso di part-time;
    un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Il limite massimo dell’agevolazione è di 12 mesi, elevati a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni. Tale beneficio è riconosciuto solo per le assunzioni a tempo pieno.
  • Il datore di lavoro che assume a tempo determinato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità fruisce:di un beneficio contributivo consistente nella riduzione per 12 mesi delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti.
    In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto:
  • ad una proroga dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi, decorrenti dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione (quindi per un massimo di 23 mesi);
  • al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata riscossa dal lavoratore per non più di 12 mesi (o 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni).

Assunzione di giovani svantaggiati (D.L. 76/2013)

Il beneficio consiste nella concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda

(imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:

  • siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato) e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.

Le nuove assunzioni che consentono il beneficio dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data dell’assunzione. Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l’incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare entro un mese un’ulteriore assunzione, per la quale, tuttavia, non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti.